SCIA per installazione e azionamento di motori elettrici e/o a scoppio

Ufficio competente

L'ufficio competente c/o Palazzo Civico - piazza Europa 1

Tel. 0187 - 727723

Fax 0187727704

 

 

Descrizione

Il Regolamento comunale di acustica prevede la necessità di autorizzazione all'installazione e azionamento motori elettrici e/o a scoppio con potenza complessiva superiore ad 1 kw installati ed azionati presso qualsiasi insediamento produttivo (insediamenti industriali, artigianali, commerciali, di servizi, inclusi studi medici,  odontoiatrici, istituti bancari, etc.

Procedimento

L’installazione e funzionamento di motori elettrici o a scoppio con potenza complessiva superiore a 1 Kw in attività industriali, artigianali, commerciali, di pubblico esercizio, di servizi, inclusi circoli privati e associazioni, nonché gli studi medici, odontoiatrici e simili, si considerano tacitamente autorizzate ai sensi del regolamento di acustica ed a tal fine i titolari delle medesime attività devono autocertificare allo Sportello unico per le imprese la rispondenza ai limiti di legge delle proprie emissioni ed immissioni acustiche.

L’autocertificazione deve contenere almeno i seguenti elementi: tipologia, marca e potenza di tutti i motori presenti nell’attività, loro orario e modalità di utilizzo; rappresentazione schematica della dislocazione degli apparecchi rumorosi nei locali, anche con riferimento alle aperture negli stessi contenute; illustrazione delle eventuali cautele insonorizzanti presenti nel locale. L’autocertificazione deve inoltre essere convalidata da tecnico competente in acustica, secondo le modalità da questi ritenute più opportune, nei seguenti casi:

a. allorchè trattasi di motori a scoppio;

b. quando si prevede che i motori debbano rimanere in funzione in orario notturno;

c. qualora la potenza complessiva dei motori sia superiore a 3 Kw, indipendentemente dall’orario di funzionamento;

d. qualora la potenza complessiva dei motori sia superiore a 2 Kw e l’attività sia situata in zona contraddistinta dalla classe 3° o inferiore secondo la vigente classificazione acustica del territorio comunale

7. Tranne che non si tratti di motori per loro stessa natura caratterizzati da funzionamento continuo, quali frigoriferi o simili, l’orario di funzionamento consentito ordinariamente è il seguente: da lunedì a venerdì inclusi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19, salvo specifica diversa comunicazione dell'Autorità Comunale, formulata come al sottostante punto 13, che in tal caso assume la connotazione di autorizzazione esplicita. Analogamente autorizzazione esplicita viene rilasciata in caso di richiesta dell’utilizzo dei motori per particolari condizioni di esercizio. In tal caso l’istanza deve essere corredata di valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente.

8. Le attività aventi carattere di “hobbistica”, qualora necessitino di installazione e funzionamento di motori con potenza complessiva superiore ad 1 Kw che vengono utilizzati per oltre un’ora al giorno, ai fini di quanto sopra sono equiparate alle attività artigianali. La relativa comunicazione deve essere presentata allo Sportello unico per le imprese del Comune.

9. Per le attività industriali nonché commerciali o di servizi di medio-grandi dimensioni, stante la necessità di continui  avvicendamenti ed ammodernamenti delle apparecchiature in uso, può tenere luogo della comunicazione ed autocertificazione  la presentazione di:

a. VIA, se prevista da norme statali o regionali;

b. apposito piano di risanamento acustico previsto dalla vigente normativa;

c. apposita relazione di valutazione preliminare dell’impatto acustico, redatto da tecnico competente

10. Nel caso di modifiche e volture di attività produttive esistenti nelle quali sono presenti sorgenti sonore, incluse le attività commerciali, i pubblici esercizi, nonché per circoli privati, associazioni e simili, fatta salva l’autorizzazione tacita od espressa viene richiesto:

a. se si tratta di trasferimenti, modifiche o potenziamenti la presentazione di valutazione di impatto acustico redatto da tecnico competente, tranne che il titolare non autocertifichi che, per l’estremamente esigua emissione sonora, non si verificano  superamenti dei limiti di immissione, emissione e differenziale previsti dalle vigenti norme e tale autocertificazione sia convalidata da dichiarazione di tecnico competente. Si fa salva la eventuale necessità di altre autorizzazioni ambientali.

b. se si tratta di semplice subentro senza modifica alcuna, il richiedente deve autocertificare tale situazione;

c. in ogni caso dalla documentazione presentata in tutti i casi a) e b) devono essere desumibili quanto meno le medesime informazioni previste per le autocertificazioni.

E' fatta salva la possibilità da parte di ASL di richiedere espressa valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente, qualora ciò sia necessario per motivi di tutela della salute pubblica