Descrizione

Per “fochino” si intende colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco (D.P.R. 19/03/1956, n. 302). La relativa licenza viene rilasciata dal Comune previo nulla osta da parte del Questore della provincia di residenza.

La suddetta licenza comunale ha validità triennale, a seguito delle modifiche intervenute al T.U.L.P.S.  con l’art. 13 c. 1 lett. a) del Decreto legge n. 5 come previsto dall' art. 13 comma 1 lettera a) del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, precisato nella Circolare del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2012  e convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il rinnovo dell’autorizzazione deve essere effettuato presentando la domanda almeno 30 giorni prima della scadenza, per ulteriori tre anni.

In caso di rinnovo è sufficiente inviare, oltre alla richiesta, il certificato medico.