Descrizione

La regione Liguria con la legge  regionale  n. 40 del 07/10/2009 “Testo Unico della normativa in materia di sport”,   favorisce e promuove la diffusione dell’attività sportiva,  motorio ricreativa, operando al fine di garantire a tutti i cittadini  l’esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina regionale:

·         gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione e Propaganda sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati;

·         gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell’attività ivi svolta;

·         i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico - ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.