Requisiti

Requisiti soggettivi:

  • ·         Assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
  • ·          Lo svolgimento dell’attività di estetista è subordinato al possesso della qualificazione professionale conseguita  ai sensi dell’art. 3 della legge 04/01/1990 n. 1 e s. m.;
  • ·         La qualificazione professionale deve essere posseduta dal titolare della ditta individuale nel caso di impresa artigiana oppure dal responsabile tecnico nel caso in cui non si tratti di impresa artigiana i cui rapporti devono essere regolati con scrittura privata registrata;
  • ·         In caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge  08/08/1985 n. 443 e s.m. dai soci a seconda della società,
  • ·         In caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge 08/08/1985 n. 443 e s.m. dal responsabile tecnico designato dalla società. Il responsabile tecnico deve essere iscritto al REA contestualmente alla trasmissione della SCIA.

L’attività di estetista  può essere svolta unitamente a quella di acconciatore fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. 

     Requisiti oggettivi:

E’ necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione artigianale. I locali devono rispettare le norme igienico - sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente qualora sussistano tutti i requisiti previsti dal regolamento comunale. I  locali devono essere dotati di servizi igienici autonomi ad uso esclusivo dell’attività e devono avere accessi autonomo e indipendente rispetto ai locali adibiti a civile abitazione in modo da consentire i necessari controlli.

 Nel caso di esercizi congiunti, i locali di attività devono essere distinti e separati, anche se comunicanti. Fermo restando le dotazioni, i requisiti funzionali/dimensionali e gli obblighi, distinti per tipologia, previsti dal vigente regolamento comunale per le singole attività, si ammette che negli esercizi in cui vengono svolte attività congiunte, anche se afferenti a titolari diversi, possano essere utilizzati in comune i locali/spazi destinati ad integrarne la funzionalità (servizi igienici, spogliatoi, ricezione/attesa, ripostigli) purchè risultino adeguati per numero e superficie alle reali necessità delle attività interessate.

Nel caso di coesistenza di un’attività regolata dal presente regolamento e di un’attività commerciale regolata da norme diverse, gli ingressi e i servizi igienici degli esercizi, devono essere distinti qualora i titolari siano soggetti diversi.

Lo svolgimento dell’attività può essere esercitata presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà di deambulazione, altre forme di impedimento o necessità del cliente.

Lo svolgimento dell’attività di estetista può essere esercitata presso alberghi, palestre, club, circoli privati, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuata a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.

Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.