Note

Nota: Con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre, è stato stabilito che non sono più soggetti alle verifiche della prevenzione incendi previste dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”) gli spettacoli che si terranno all’aperto laddove i palchi o le pedane superassero il limite di altezza di m 0,80. In precedenza, la sola presenza di palchi di altezza superiore a 80 cm prevedeva che i pubblici spettacoli che si tenevano in luoghi aperti (piazze, strade, parchi, ecc.) fossero soggetti al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996 ed al conseguente controllo dei Vigili del Fuoco quali componenti dalle Commissioni Comunali o Provinciali di Vigilanza.

Fermi restando ora gli ulteriori obblighi previsti dal titolo IX del Decreto, diviene irrilevante l’altezza dei palchi o pedane sulle quali si devono esibire gli artisti al fine dell’assoggettamento alla predetta normativa per le sole manifestazioni che si terranno in luoghi aperti.

 

La legge 07.10.2013 n° 112 , G.U. 08.10.2013, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo”, all’art. 7 (c. 8-bis) ha apportato le seguenti modificazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773):

 

a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;

b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;

c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attivita'». ) 

Nota: Con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre, è stato stabilito che non sono più soggetti alle verifiche della prevenzione incendi previste dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”) gli spettacoli che si terranno all’aperto laddove i palchi o le pedane superassero il limite di altezza di m 0,80. In precedenza, la sola presenza di palchi di altezza superiore a 80 cm prevedeva che i pubblici spettacoli che si tenevano in luoghi aperti (piazze, strade, parchi, ecc.) fossero soggetti al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996 ed al conseguente controllo dei Vigili del Fuoco quali componenti dalle Commissioni Comunali o Provinciali di Vigilanza.

Fermi restando ora gli ulteriori obblighi previsti dal titolo IX del Decreto, diviene irrilevante l’altezza dei palchi o pedane sulle quali si devono esibire gli artisti al fine dell’assoggettamento alla predetta normativa per le sole manifestazioni che si terranno in luoghi aperti.

 

La legge 07.10.2013 n° 112 , G.U. 08.10.2013, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo”, all’art. 7 (c. 8-bis) ha apportato le seguenti modificazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773):

 

a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;

b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;

c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attivita'». )