Zone tutelate

A seguito della sottoscrizione della “Intesa ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 1 c. 4 del D. Lgs. n. 222/2016 tra Regione Liguria e Comune della Spezia” di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2021, è stata identificata una perimetrazione con un’area ROSSA, all’interno della quale per l’avvio di nuove attività è previsto il regime amministrativo dell'AUTORIZZAZIONE, ed un’area GIALLA, all’interno della quale l’avvio di nuove attività è sottoposto al regime amministrativo della SCIA. In entrambe le zone così identificate le seguenti attività non sono consentite.

La perimetrazione è consultabile al link:

http://www.istanze.spezianet.it/maps/jquery/mobile.html?mapset=zone_commercio

-          sexy shop;

-          esercizi cosiddetti “compro-oro” e similari;

-          sale giochi, slot machine, Video Lottery Terminal VLT,(Raccolta scommesse e sale bingo)di cui agli artt.86 ed 88 del TULPS (R.D. n. 773/11931) e s.m. ei.; (Consiglio di Stato Sez.V ord.n.1861/14); apparecchi per gioco

           lecito ex art 110 TULPS.

-          distributori automatici di prodotti alimentari e non alimentari ed esercizi di vendita tramite distributori automatici in locale esclusivo;

-          commercio all’ingrosso con detenzione;

-          sale da ballo, discoteche e night club;

-          money change, phone center, internet point, money tranfer esclusivi o prevalenti;

-          commercio al dettaglio in sede fissa di cose usate, ad eccezione di arredamento, complementi di arredo e oggetti da collezione;

-          attività alimentari, artigianali e non, di preparazione/cottura finalizzata alla vendita di alimenti che preveda l’utilizzo nella preparazione di alimenti precotti (es. kebab…), ad eccezione di quelli della tradizione

           enogastronomica locale/nazionale;

-          esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplino bevande alcoliche, eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità che si riferiscano a certificazioni di prodotto riconosciute

           agli alimenti della comunità europea, rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole; tali certificazioni devono garantire la provenienza originale del prodotto e/o che il

           processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità.

-          esercizi di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;

-          esercizi di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso per vendita di accessori di telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;

-          attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da associazioni e circoli di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del

           procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) nonché diffusione musicale e organizzazione di intrattenimenti.

-          centri massaggi (salvo quelli ricompresi nell’attività di estetista.

 

Per quanto concerne l’apertura di attività economiche del settore Alimentare devono essere rispettati i seguenti criteri:

a)    I prodotti posti in vendita dovranno garantire la tracciabilità delle materie prime utilizzate nella filiera produttiva.

b)    Dovranno essere posti in vendita in via esclusiva prodotti alimentari a marchio di qualità (certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea o extraeuropea che vengono rilasciate da enti ed organismi

       di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del

       disciplinare che sovrintende al marchio di qualità). A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P.; I.G.P.; S.G.T.; D.O.C.G.; D.O.C.; I.G.T. ,DECO e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune della

       Spezia e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali della Spezia/liguri e prodotti gastronomici tradizionali italiani, europei ed extraeuropei.

c)    Dovranno essere caratterizzati dalla vendita di prodotti sfusi, freschi o confezionati a “banco”, restando in via residuale altri prodotti preconfezionati da “scaffale”.

d)    nei locali non siano esercitate o compiute operazioni di money change, phone center, internet point e money transfer, anche in forma accessoria o automatizzata;

e)    Per gli esercizi commerciali al dettaglio del settore merceologico alimentare è fatto divieto di vendere per asporto dalle ore 22 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

All’interno della zona Rossa l’allestimento dei locali commerciali dovrà essere tale da esaltare la qualità dei prodotti venduti e dovrà corrispondere ad un progetto sottoposto al parere favorevole dell’Ufficio Arredo Urbano

Per quanto riguarda l’apertura di attività economiche del settore Non Alimentare deve essere presentata una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo.

Per la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività è’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 30,00.

Per la presentazione di Istanze di Autorizzazione è necessario il pagamento di diritti di istruttoria pari a € 30,00 oltre a bolli secondo la previsione normativa.

I pagamenti delle istanze e delle Scia relative alle pratiche online devono essere effettuati soltanto attraverso PagoPA