Descrizione

Sono alberghi le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione, di cucina o posto-cottura, purché posseggano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari e forniscano i servizi previsti dalle Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale n.32 del 12 novembre 2014 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e norme in materia di imprese turistiche), Testo coordinato con dgr n.1172 del 27 dicembre 2019, con dgr n.74 del 6 febbraio 2020 e con dgr n. 394 dell'8 maggio 2020

Nelle strutture alberghiere è consentita la presenza di unità abitative, di tipo residenza turistico-alberghiera, dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al  30 per cento di quella complessiva effettiva dell’esercizio.

Gli alberghi possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e di regola gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui al regolamento regionale. Le dipendenze sono costituite da locali collocati in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madre e posti ad una distanza non superiore, di norma, a 100 metri di percorso pedonale. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.

Gli alberghi in possesso di particolari caratteristiche esplicitate nella L.R 32 2014 e nelle Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale n.32 del 12 novembre 2014 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e norme in materia di imprese turistiche), Testo coordinato con dgr n.1172 del 27 dicembre 2019, con dgr n.74 del 6 febbraio 2020 e con dgr n. 394 dell'8 maggio 2020  e s.m. possono assumere denominazioni aggiuntive (Villaggio Albergo,Motel,Country House,Alberghi centro Congressi)

All’interno degli Alberghi può essere effettuato il servizio di ristorazione attraverso la preparazione e la somministrazione di  alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva (in questo caso è necessario presentare NIA sanitaria ai sensi del  Regolamento CE 852/2004);