Descrizione

Sono locande le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in non più di sei e non meno di tre unità abitative costituite da camere, anche dotate di eventuali locali accessori, con esclusione di cucina o posto-cottura purchè posseggano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari e forniscano i servizi previsti dallo specifico regolamento.

 

Le locande  possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e di regola gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui al regolamento regionale. Le dipendenze sono costituite da locali collocati in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madre e posti ad una distanza non superiore, di norma, a 100 metri di percorso pedonale. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.

 

Le  locande in possesso di particolari caratteristiche esplicitate nella L.R 32 2014 e nelle Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale n.32 del 12 novembre 2014 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e norme in materia di imprese turistiche), Testo coordinato con dgr n.1172 del 27 dicembre 2019, con dgr n.74 del 6 febbraio 2020 e con dgr n. 394 dell'8 maggio 2020, possono assumere denominazioni aggiuntive (Country House, Alberghi centro Congressi) .

 

All’interno delle locande può essere effettuato il servizio di ristorazione attraverso la preparazione e la somministrazione di  alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva (in questo caso è necessario presentare NIA sanitaria ai sensi del  Regolamento CE 852/2004);