Descrizione

Sono residenze turistico-alberghiere (R.T.A.), anche denominate residenze alberghiere, le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o posto-cottura

E’ consentita la presenza di unità abitative costituite da tre locali, con cucina o posto-cottura, in numero non superiore al 30 per cento delle unità abitative complessive.

Nelle R.T.A. è consentita la presenza di camere del tipo albergo, non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva effettiva dell'esercizio.

Le Residenze turistico-alberghiere  sono costituite da un’unica unità immobiliare, anche articolata in più edifici, soggetta a specifico vincolo a R.T.A. e non possono essere oggetto di successivi mutamenti di destinazione d’uso in residenza, pure in assenza di opere edilizie.

Per le strutture di nuova realizzazione i requisiti e i vincoli sono riportati nel titolo edilizio che abilita la realizzazione di tali strutture e trascritti nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari, con obbligo di accatastamento come unica unità immobiliare di categoria produttiva.

Le Residenze turistico - alberghiere possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e di regola gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui al regolamento regionale. Le dipendenze sono costituite da locali collocati in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madre e posti ad una distanza non superiore, di norma, a 100 metri di percorso pedonale. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.

Le Residenze turistico - alberghiere in possesso di particolari caratteristiche esplicitate nella L.R 32 2014 e nelle Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale n.32 del 12 novembre 2014 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e norme in materia di imprese turistiche), Testo coordinato con dgr n.1172 del 27 dicembre 2019, con dgr n.74 del 6 febbraio 2020 e con dgr n. 394 dell'8 maggio 2020 possono assumere denominazioni aggiuntive (Villaggio residenza Turistica Alberghiera,Country House,Alberghi centro Congressi).

All’interno delle Residenze turistico - alberghiere  può essere effettuato il servizio di ristorazione attraverso la preparazione e la somministrazione di  alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva (in questo caso è necessario presentare NIA sanitaria ai sensi del  Regolamento CE 852/2004);