Villaggi turistici

Descrizione

Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unità abitative, conformi alle norme di carattere urbanistico indicate nella legge regionale, inserite in piazzole.

Nei villaggi turistici è garantita la presenza di piazzole destinate agli alloggi sopra descritti nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a campeggio o l’occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto, nel limite massimo, per quest’ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.

La realizzazione di villaggi turistici   è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole, dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.

Ufficio competente

Per l’avvio di attività, l’apertura, trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa,trasferimento di sede, ampliamento delle Attività Ricettive Alberghiere ed Extralberghiere  è competente il Servizio Attività Produttive e Turismo   presso   Piazza Europa n.1.

Orario di apertura al pubblico - Solo previo appuntamento  da concordare con gli Uffici

 

Funzionario Responsabile : Dott.ssa Silvia Cavallini

Per informazioni generali pagamenti diritti di istruttoria ritiro e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi a:

SUAP- C.d.R Commercio Attività Produttive – Turismo presso Piazza Europa n.1 secondo Piano

Referenti:

 

Federica Moggia  Email :federica.moggia@comune.sp.it Tel. 0187/727348

Requisiti

  • Requisiti soggettivi:

possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/1931;

assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Se l'attività  viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato  in caso di S.p.A. e S.r.l., dal legale rappresentante, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione,  da tutti i componenti del collegio sindacale, e dal socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro); nel caso di s.a.s.  dai soci accomandatari, in caso di s.n.c. dai soci amministratori.

  • Requisiti oggettivi:

I villaggi turistici devono possedere la giusta destinazione urbanistica, i requisiti tecnico/edilizi ,di sicurezza ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario.

La classificazione da parte della Provincia con la relativa attribuzione delle stelle (da due a quattro)  in base al possesso dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione così come definiti nel regolamento regionale ed alle caratteristiche qualitative è requisito imprescindibile per l’accesso e l’esercizio dell’ attività di  villaggi turistici.

Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

  • Presentazione della  Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

Per l’apertura,trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa,trasferimento di sede,ampliamento,occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),esclusivamente in via telematica,  completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio,della documentazione,delle attestazioni,delle attestazioni e degli elaborato tecnici richiesti,indicati sul modulo,così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n.160/2010 (Regolamento SUAP);

E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 50/100,00  tramite avviso di pagamento Pago PA emesso dal Comune della Spezia.

Tale versamento va effettuato prima della presentazione della scia.

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

 

  • Atti e documenti da allegare alla/S.C.I.A.
  • rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva in scala 1:100, comprensivo delle altezze, nel quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni delle superfici, dei vani, dei locali e dei servizi, nonché documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo
  • polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all’articolo 42 della Legge;
  • certificazioni relative all’impiantistica e in materia di sicurezza (se non già depositate)
  • copia del permesso di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea
  • dichiarazione (nel caso di società) per l’accertamento dei requisiti morali  (Allegato A)
  • atto costitutivo della Associazione/Ente/Azienda registrato;
  • dichiarazione notarile o copia dell’atto di trasferimento registrato (compravendita, cessione di quote, affittanza d’azienda, risoluzione affittanza  o compravendita,  verbali  per cambio  legale rappresentante,  cambio  ragione  sociale, successione, donazione, trasformazione,  ecc.);
  • originale dell’autorizzazione/D.I.A./Scia del precedente titolare (in caso di subingresso);
  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
  • dichiarazione dell’accettazione dell’incarico di rappresentante (Allegato B)

diretti di € 50,00 /€ 100,00 

Riferimenti di legge

 

strutture ricettive all'aria aperta Regione Liguria

D.lgs.n. 59/2010

L. n. 122/2010

Regolamento Regionale n.1/2011

Note

La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. 

Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

a)         dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;

b)         compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle generalità;

c)         comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo.

 

 Divieti

Nei Villaggi Turistici , fermo restando i casi specifici indicati dalla legge regionale,è vietato:

 

  1. il mutamento della destinazione d’uso dei manufatti ;
  2. la vendita delle piazzole, l’affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati;
  3. ogni forma di utilizzazione delle piazzole che possa in alcun modo configurarsi come privatizzazione o

         limitazione dell’offerta al pubblico.