Rimozione impianti di distribuzione carburanti

Ad eccezione delle zone di vincolo per le quali la procedura avrà luogo in sede di Conferenza dei Servizi indetta dallo Sportello Unico per le Imprese, la rimozione degli impianti di distribuzione carburanti dichiarati incompatibili o comunque da demolirsi a seguito di cessazione dell’attività, dovrà aver luogo nel rispetto degli adempimenti edilizi previsti dalle norme vigenti in materia.

Completata la demolizione dell’impianto e l’asporto delle strutture interrate, dovrà essere presentata la certificazione analitica attestante che il suolo rispetta i parametri per gli usi previsti per l’area interessata.

In caso contrario, dovrà essere proceduto a bonifica secondo legge. In tal caso, i termini per l’inizio lavori sono subordinati al rilascio della “Certificazione di avvenuta bonifica” da parte dell’Organo competente.