Modifiche sottoposte a comunicazione o autorizzazione

Modifiche degli impianti

Le modifiche alla struttura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione sono sottoposte a comunicazione e/o autorizzazione come sancito dalla L.R. Liguria n. 1/2007 a seconda delle diverse tipologie come di seguito indicato, ferma restando la regolarizzazione edilizia, ove occorrente.

1) Aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;

La modifica 1) deve essere autorizzata ed è soggetta a collaudo.

2) Variazione del numero delle colonnine;

3) Sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

4) Cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotto già erogati

5) Variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi

6) Detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti

Le modifiche da 2) a 6) sono soggette a previa comunicazione allo Sportello Unico per le Imprese e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione.

7) Installazione di dispositivi self service pre – pagamento;

8) Installazione di dispositivi self service post – pagamento;

9) Detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti,del gasolio per uso di riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

10) Trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

Le modifiche seguenti da 7) a 10) sono soggette a previa comunicazione allo Sportello Unico per le Imprese e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione; la corretta realizzazione delle modifiche da 7) a 10) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, che dovrà essere allegata alla comunicazione di cui sopra.

Tutte le modifiche apportate agli impianti di distribuzione carburanti devono essere realizzate nel rispetto delle norme di  sicurezza, fiscali, ambientali, sanitarie, urbanistiche ed edilizie, ferma restando la possibilità di attivare procedure di messa in sicurezza operativa, ove necessarie, in relazione allo stato di qualità dei suoli e delle acque sotterranee.

La comunicazione/domanda di modifica dell’impianto a fini di semplificazione e trasparenza, dovrà essere corredata dei moduli Mod Pri 1 – Mod Dop 2

Il modulo Mod Pri 1 dovrà corredare anche le domande di realizzazione di nuovi impianti.